Omessa presentazione dichiarazione cessazione attività sanabile con F24 e cancellazione d’ufficio partite Iva inattive - Manovra Correttiva D.L. n. 98/2011

Omessa presentazione dichiarazione cessazione attività sanabile con F24 e cancellazione d’ufficio partite Iva inattive - Manovra Correttiva D.L. n. 98/2011

Circolare n. 84 del 14 luglio 2011

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Data: 14/07/2011
Tipologia: Approfondimento


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Il comma 22 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98/2011 stabilisce che in relazione a partite Iva inattive da tempo all’articolo 35 del DPR 633/72, dopo il comma 15-quater sarà inserito il comma 15- quinquies secondo il quale l’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività di impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria. Il comma 23 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 06 luglio 2011 (Manovra correttiva) ha introdotto la possibilità di sanare la mancata presentazione della dichiarazione di cessata attività di cui all’articolo 35, comma 3, del DPR 633/72 mediante versamento, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto 98/2011 un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6 primo periodo del D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.



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